Statuto della Misericordia di Barberino Tavarnelle

STATUTO

PREMESSA

La Confraternita di Misericordia di “Barberino Tavarnelle” nasce dalla naturale prosecuzione della Confraternita di Misericordia di Tavarnelle Val di Pesa, costituita il 29 dicembre 1945, ed assume la nuova denominazione in seguito alla fusione dei Comuni di Barberino Val d’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa, avvenuta il 1gennaio 2019, territori dove fin dalla sua fondazione ha operato la Confraternita.

CAPO 1 – CARATTERI E FINI DELLA CONFRATERNITA

ART. 1 – Denominazione e principi ispiratori

E’ costituita nel Comune di Tavarnelle val di Pesa (Firenze) fino dal 29 dicembre 1945, l’Associazione ente del terzo settore denominata “CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BARBERINO TAVARNELLE ODV”, con sede in Barberino Tavarnelle, via Benedetto Naldini 24.

E’ un’associazione di Confratelli e Consorelle (Confratelli) per lo svolgimento, da parte degli iscritti, di opere di umana fraternità in ogni settore di intervento e di soccorso, compresa la donazione del sangue e degli organi, nell’ispirazione cristiana fondata sul Vangelo e sull’insegnamento caritativo della Chiesa.

Il territorio di riferimento della Confraternita è costituito dal comune di Barberino Tavarnelle, e sarà principalmente in tale ambito territoriale che la Confraternita esplicherà la propria attività, come farà principale riferimento a tale ambito per attingere a risorse umane e materiali necessarie per il suo sostentamento. Per tale motivo la Confraternita nelle varie forme di divulgazione di immagine verso l’esterno potrà usare l’emblema del Comune.

L’associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazioni democratiche

ART. 2 – Elementi giuridici

La Confraternita è costituita agli effetti giuridici come un ente del terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

Per l’esercizio delle proprie attività religiose tiene i rapporti con le componenti Autorità Ecclesiastiche.

ART. 3 – Finalità

Scopo della Confraternita è l’esercizio volontario, per l’amore di Dio e del Prossimo, a mezzo dei Confratelli, di opere di misericordia, di carità, di pronto soccorso e di intervento per iniziative benefiche e per pubbliche calamità, anche in collaborazione con ogni pubblico potere, nonché con iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all’analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell’ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d’uomo.

La Confraternita esercita le proprie attività senza fine di lucro e con esclusivo carattere di beneficenza.

La scelta delle singole opere caritative da porsi in atto dalla Confraternita è di competenza del Magistrato secondo le circostanze e le possibilità della Confraternita.

In particolare, la Confraternita potrà svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:

a) l’elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la “Civiltà dell’amore” così come invitati dal messaggio consegnato alle Misericordie italiane nell’udienza del 14 giugno 1986 concessa da San Giovanni Paolo II;

b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso ed il trasporto dei feriti, dei malati, degli infermi e dei portatori di disabilità;

c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e sociosanitarie, anche per l’assistenza ai malati, agli anziani, ai disabili ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione.

d) la promozione della donazione di sangue e di organi attraverso la collaborazione con la Consociazione Nazionale Donatori dei Gruppi Donatori di Sangue “Fratres” delle Misericordie d’Italia;

e) l’attività nei diversi settori della Protezione Civile;

f) gli interventi ed i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

g) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l’attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;

h) iniziative di formazione universitaria, post universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

i) l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;

l) la protezione dell’infanzia abbandonata;

m) l’alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi e lavorativi;

n) l’accoglienza umanitaria ed integrazione sociale di migranti ed immigrati;

o) l’erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l’accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza anche in collaborazione con Comune od ogni altra organizzazione che persegua fini analoghi a quelli della Confraternita;

p) iniziative di cooperazione allo sviluppo anche internazionale nonché attività nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

q) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

r) l’organizzazione e la gestione di attività di raccolta di oggetti, vestiti, mobili e materiali in genere usati, da cedere con finalità di umana solidarietà e/o dietro modici e simbolici sompendi al fine di contribuire a debellare la “cultura dello scarto” relativamente alle cose che si “trasformano velocemente in spazzatura” come raccomandato nella Lettera Enciclicha “Laudato si’”.

La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare:

a) l’onoranza, la sepoltura e/o il trasporto dei defunti anche con proprio cimitero. Il carro funebre, durante tali servizi dovrà essere dotato del Crocifisso;

b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti, fondazioni e società nonché l’assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.

c) ogni altra attività diversa stabilita dall’Assemblea

ART. 4 – Formazione

La Confraternita provvede all’attivazione della coscienza civica e cristiana dei Confratelli mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

ART. 5 – Adesione alla Confederazione Nazionale

La Confraternita fa parte di diritto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, avente giurisdizione su tutto il territorio nazionale, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

Il Provveditore della Confraternita rappresenta la Confraternita stessa nella Confederazione Nazionale, nelle relative assemblee, con diritto di elettorato attivo e passivo.

Ferma l’autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa della Confraternita, la partecipazione della stessa alla Confederazione Nazionale implica per tutti gli iscritti alla Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie Italiane, rappresentate dalla stessa Confederazione, nonché l’impegno di mobilitazione caritativa in caso di emergenza.

ART. 6 – Stemma

Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale, ed è comune a tutte le Misericordie d’Italia: croce latina di colore rosso in campo azzurro sorgente in mezzo alle lettere “F/M” (Fraternitas Misericordiae), nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

Nella parte inferiore dello stemma potrà essere rappresentato l’emblema del Comune di Barberino Tavarnelle.

ART. 7 – Veste

La divisa dei Fratelli e delle Sorelle per i servizi di pronto soccorso e di assistenza sarà secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

Per le funzioni religiose e di carattere funebre può essere adottata la divisa storica costituita da una veste intera nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero avente una medaglia col simbolo “F/M” e croce latina da un lato e l’immagine della Madonna dall’altro.

ART. 8 – Adesione ad altre organizzazioni

Per effetto dell’affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni o federazioni di associazioni solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia per la relativa approvazione. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

ART. 9 – Entrate

La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

a) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;

b) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell’ambito dei fini statutari.

c) contributi comunitari e di organismi internazionali;

d) donazioni e lasciti testamentari;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente;

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

f) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;

g) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;

h) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazioni ad iniziative altrui anche di natura commerciale nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari;

ART. 10 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio degli enti del terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo proseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma 1, la Confraternita ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale; è vietata dunque la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 11 – Il volontario

Il volontariato è la divisa morale di tutti i Confratelli in ogni prestazione di attività.

E’ fatto espresso divieto per i Confratelli l’accettare qualsiasi forma di compenso.

Il Confratello della Misericordia riceve dall’assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l’espressione del tradizionale motto “Che Iddio gliene renda merito”.

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

Sarà competenza del Magistrato valutare l’opportunità delle distinzioni ed i criteri con cui concederle.

La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale nei diversi ambiti di cui all’art 3.

Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

ART. 12 – Gruppi operativi

Per tutti i settori di attività caritativa, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

Ove le circostanze locali e la situazione organizzativa della Confraternita lo consentano, è costituito in seno alla Confraternita il gruppo Protezione Civile, per i fini di intervento e di soccorso in caso di calamità locali, nazionali o internazionali. Il gruppo fa parte dell’organizzazione di Protezione Civile costituita presso la Confederazione Nazionale, di cui è sezione locale.


CAPO II – REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONI DEGLI ISCRITTI

ART. 13 – Iscrizione

Tutti gli iscritti al sodalizio sono chiamati col nome di “fratelli” e “sorelle” (Confratelli), ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

Essi si distinguono in:

a) Confratelli e Consorelle attivi;

b) Confratelli e Consorelle a riposo (non più in servizio attivo);

c) Confratelli e Consorelle “ad honorem”.

L’iscrizione dei Confratelli e Consorelle attivi avviene su domanda presentata al Magistrato.

Il Magistrato accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo, senza essere tenuto a motivazione, nella prima riunione utile.

Per effetto dell’affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordia d’Italia di cui al primo comma dell’art. 8, i Confratelli, riuniti in un’unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l’iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve essere portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita. Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

L’organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

I fratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal decimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

ART. 14 – Confratelli e Consorelle attivi

Per essere iscritti alla Confraternita come Confratelli o Consorelle attivi occorre aver compiuto sedici anni e rispettarne i principi morali e cristiani.

I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente e con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita.

L’iscrizione viene sancita spiritualmente con la consegna della veste storica durante la celebrazione annuale della “vestizione”.

I Confratelli e le Consorelle attivi costituiscono il corpo funzionale della Confraternita, godono di tutti i diritti sociali e partecipano alle Assemblee con diritto di elezione attiva e passiva.

I Confratelli non ancora maggiorenni svolgono le attività della Confraternita in osservanza alle leggi vigenti

ART. 15 – Confratelli e Consorelle a riposo

Sono Confratelli a riposo:

a) chi ha ricoperto la carica di Provveditore, al termine del servizio attivo;

b) coloro che hanno compiuto settanta anni e svolto il servizio attivo per almeno venti anni;

c) coloro che sono costretti a lasciare il servizio a causa di malattia.

I Confratelli di cui alle lettere b) e c) vengono iscritti nel registro dei confratelli a riposo dal Magistrato che decide in merito all’iscrizione.

Essi mantengono gli stessi diritti e doveri dei Confratelli attivi da cui provengono, anche in merito alla partecipazione all’assemblea con diritto di voto attivo e passivo.

ART. 16 – Confratelli e Consorelle “ad honorem”

Sono Confratelli e Consorelle “ad honorem” coloro i quali, pur non svolgendo servizio attivo, vengono iscritti dal Magistrato, per provato attaccamento al sodalizio, a questo speciale titolo di benemerenza. Essi partecipano all’assemblea con diritto di voto attivo e passivo.


CAPO III – DOVERI E DISCIPLINA DEI CONFRATELLI

ART. 17 – Doveri dei Confratelli

Tutti gli iscritti debbono:

a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli Organi della Confraternita;

b) tenere condotta morale e civile irreprensibile;

c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;

d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;

e) collaborare alle iniziative della Confraternita e presenziare alle riunioni;

f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia nei limiti delle proprie possibilità;

g) per la delicatezza e la particolarità dei servizi, non divulgare notizie e riferire fatti che possono arrecare grave pregiudizio alle persone comunque coinvolte.


ART. 18 – Provvedimenti disciplinari

I Confratelli sono passibili dei seguenti provvedimenti:

a) ammonizione;

b) decadenza;

c) esclusione.

Il provvedimento di ammonizione è di competenza del Magistrato. Contro il suddetto provvedimento l’interessato potrà presentare ricorso, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, al Collegio Probivirale, che decide in via definitiva, sentito il Provveditore e l’interessato.

La competenza per l’irrorazione dei provvedimenti di cui ai punti b) e c) è dell’Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 19.

ART. 19 – Perdita della qualità di Confratello

La qualità di Confratello si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Inoltre, su valutazione del Magistrato, per assenza ingiustificata dal servizio per più di dodici mesi.

Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinunzia a mantenere il suo diritto di Confratello.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all’art. 14. L’iscritto decade anche qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dall’art. 17.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione l’appartenenza dell’iscritto alla Confraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Magistrato all’Assemblea.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all’interessato per raccomandata da parte del Magistrato con invito a presentare entro 15 (quindici) giorni le proprie deduzioni. L’Assemblea delibera a scrutinio segreto.

Il provvedimento irrogato dall’Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che l’hanno determinato previa nuova domanda da presentare, da parte dell’interessato al Magistrato con le modalità di cui all’art.13 e sulla quale il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l’accettazione e se mantenere al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza. L’eventuale nuova domanda non potrà in nessun caso essere ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.


CAPO IV – GOVERNO DELLA CONFRATERNITA


ART. 20 – Organi della Confraternita

Sono organi della Confraternita:

a) l’Assemblea;

b) il Magistrato;

c) il Provveditore (o Presidente);

d) il Collegio Probivirale;

e) Il Collegio dei Sindaci Revisori o l’Organo di controllo

ASSEMBLEA

ART. 21 – Composizione

L’Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli e dalle Consorelle di cui agli art. 14,15 e 16. E’ presieduta dal Provveditore o, in sua assenza, dal Vice Provveditore o, in mancanza, dal componente del Magistrato più anziano di età. L’elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.

ART. 22 – Assemblea ordinaria

L’assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l’approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l’elezione delle cariche sociali.

L’Assemblea è convocata dal Magistrato dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l’utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione da affiggersi nei pubblici locali e nei locali della Confraternita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fissata anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un’ora dopo.

I verbali dell’assemblea devono essere sottoscritti dal Provveditore e dal Segretario e sono inseriti nell’apposito registro.

Le deliberazioni dell’assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nei locali della Confraternita, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 (dieci) giorni.

ART. 23 – Assemblea straordinaria

L’Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:

a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;

b) quando il Collegio Probivirale e/o l’Organo di controllo per gravi e motivate ragioni da comunicarsi per scritto, ne richiedono all’unanimità la convocazione al Magistrato;

c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;

d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Provveditore deve convocare e tenere l’assemblea entro un mese con le modalità di cui all’art.22.

ART. 24 – Quorum costitutivo

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti il Magistrato.

In caso di impedimento a partecipare all’Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendo delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di tre deleghe.

ART. 25 – Quorum deliberativo

L’Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano tra i votanti.

I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti il resoconto morale ed il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei Revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio.

Le votazioni avvengono di regola in modo palese; si svolgono a scrutinio segreto nei casi in cui tali votazioni riguardino persone.

Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell’Assemblea sono previste particolari norme di cui all’art. 39.

ART. 26 – Attribuzioni

L’assemblea ha il compito di:

a) deliberare l’approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti corredato della relazione del Provveditore sull’attività della Confraternita svolta nell’anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci Revisori o, laddove esistente, dell’organo di controllo.

b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Provveditore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;

c) nominare, nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;

d) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci Revisori;

e) nominare l’Organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

f) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;

g) deliberare per l’acquisto, la vendita o la permuta di immobili, o per la creazione di passività ipotecarie;

h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

l) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall’art. 43;

m) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

MAGISTRATO

ART. 27 – Attribuzioni

Il Magistrato è l’organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate all’Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.

In particolare:

a) provvede all’amministrazione della Confraternita compreso l’acquisto e la vendita di beni mobili e di autoveicoli;

b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;

c) provvede la suo interno alla nomina del Provveditore, del Vice Provveditore e del Segretario;

d) provvede alla nomina dei delegati alla firma sui conti correnti bancari e postali;

e) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento della Confraternita da sottoporre all’approvazione in sede assembleare;

f) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all’assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;

g) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;

h) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

i) delibera sull’accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;

l) istituisce e regola i Gruppi Operativi previsti dall’art. 12;

m) dispone sull’ammissione dei nuovi Confratelli come previsto dall’art.13;

n) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza come previsto all’art 19;

o) propone all’Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;

p) prende in via d’urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del codice civile, i provvedimenti che reputa necessari nell’interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;

q) istituisce commissioni e gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita per l’analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;

r) autorizza il Provveditore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;

s) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;

t) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro dei Confratelli ed il libro delle deliberazioni assembleari;

u) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.

ART. 28 – Composizione

Il Magistrato è composto da un numero di Confratelli effettivi stabilito dall’Assemblea, purché dispari e non inferiore a nove compreso il Correttore.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione alla Confraternita.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Probiviro o Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non sono eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita o di altra società alla Confraternita in qualunque modo controllata o collegata, ed i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

ART. 29 – Adunanze

Il Magistrato si raduna normalmente una volta al mese, nonché ogni qualvolta il Provveditore lo ritenga necessario, oppure ove sia fatta richiesta al Provveditore da almeno un terzo dei componenti il Magistrato, oppure dal Presidente del Collegio Probivirale o dal Presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, con motivata richiesta.

L’invito all’adunanza è comunicato dal Provveditore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l’ora e dovrà essere inviato almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell’ordine del giorno ai membri del Magistrato.

Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza.

L’adunanza è valida con qualunque numero di presenti, purché non inferiore alla metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Provveditore. Le deliberazioni che riguardano persone possono essere adottate a scrutinio segreto.

IL PROVVEDITORE (o PRESIDENTE)

ART. 30 – Attribuzioni

Il Provveditore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Il Provveditore dirige e sorveglia le varie attività della Confraternita e ne ha la rappresentanza legale e la firma.

Rappresenta la Confraternita all’interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, nelle relative assemblee.

In particolare:

a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita, e veglia sull’osservanza dello Statuto e dei regolamenti;

b) indice le adunanze del Magistrato e convoca l’Assemblea assumendone la presidenza;

c) attua le deliberazioni del Magistrato;

d) firma la corrispondenza e, in unione col Segretario, le carte ed i registri della Confraternita;

e) cura, congiuntamente al Segretario, la compilazione e la tenuta dell’inventario dei beni mobili ed immobili;

f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia agli effetti di ogni evento che consigli l’interessamento della Confederazione verso la Confraternita;

g) prende ogni provvedimento di urgenza, anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

Il servizio di Provveditore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

ART. 31 – Il Vice Provveditore

Il Vice Provveditore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuva il Provveditore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

ART. 32 – Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell’Assemblea. E’ consegnatario dei documenti e dell’archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Provveditore con il quale collabora alla tenuta degli inventari, dei libri sociali di cui all’art. 27. Cura la tenuta della contabilità e la preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente.

In relazione alla particolarità del servizio di segreteria il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra le persone esterne agli organi della Confraternita. In tal caso il Segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

ART. 33 – Durata degli organi della Confraternita

Tutti gli incarichi degli organi sociali, hanno una durata di quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall’incarico dallo stesso organo di appartenenza e quindi sostituiti.

IL COLLEGIO PROBIVIRALE

ART. 34 – Composizione ed attribuzioni

Il Collegio Probivirale è composto da cinque membri eletti dall’Assemblea fra i Confratelli e Consorelle, attivi o a riposo, più benemeriti per servizi prestati e per attaccamento alla Confraternita. Per l’eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 28. Il Collegio, dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente. I membri possono essere rieletti. L’elezione si svolge contemporaneamente a quella del Magistrato.

Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente quando vi sia materia di decisione di sua competenza.

I membri del Collegio posso essere invitati a particolari adunanze del Magistrato, senza diritto al voto.

Spetta al Collegio:

a) vigilare sull’esatta osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli Organi della Confraternita;

b) interpretare – in caso di divergenze – le norme dello Statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia;

c) decidere sui ricorsi presentati da iscritti contro i provvedimenti disciplinari emessi dal Magistrato nei loro confronti;

d) sostituisce l’opera del Magistrato quando questo rassegni le dimissioni, o sia impedito eccezionalmente di funzionare, fino alle nuove elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. La sostituzione del Magistrato da parte del Collegio è limitata alle sole attività di ordinaria amministrazione necessarie ed urgenti; in tal caso il Collegio dovrà convocare al più presto l’Assemblea per le deliberazioni di competenza della stessa. L’accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all’art. 41.

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di tre componenti e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.

Esso tiene un libro delle proprie adunanze.

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI E L’ORGANO DI CONTROLLO

ART. 35 – Composizione e attribuzioni

La Confraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall’art. 30 dlgs 117 del 3 luglio 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall’Assemblea fra i Confratelli. Per l’eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 28 dello statuto. Il Collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente. Qualora ritenuto opportuno dall’Assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell’albo dei Revisori legali dei conti nominata dall’Assemblea stessa

I membri dei Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio Probivirale.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art 30 del dlgs 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all’art 30 comma 6 del dlgs 117 3 luglio 2017.

L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell’Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività

Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’art. 2399 del codice civile. I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’ art, 2397, comma secondo c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L’Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all’art. 31 dlgs 117 del 3 luglio 2017.

L’Organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell’apposito registro.

ART 36 – Il Correttore

L’Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall’Ordinario Diocesano competente per territorio, su proposta del Magistrato. Rappresenta l’Autorità religiosa all’interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. Cura l’osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il Correttore della Confederazione Nazionale della Misericordie d’Italia.

Partecipa alle riunioni del Magistrato ed all’Assemblea con voto deliberativo.

Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Il Magistrato potrà nominare, in accordo con l’Assistente spirituale, particolari Assistenti spirituali per gli altri gruppi all’interno della Confraternita.

ART. 37 – La Commissione elettorale

L’Assemblea, come previsto all’art. 26 comma c) alla fine di ogni quadriennio, nomina la commissione elettorale avente il compito di presentare le liste dei candidati per gli organi della Confraternita.

La commissione elettorale è composta da tre persone facenti parte dell’Assemblea e da essa nominate, persone che non potranno figurare nella lista dei candidati. Al suo interno nomina un Presidente.

La lista per l’elezione del Magistrato dovrà contenere un numero di candidati maggiore di almeno metà degli eleggibili.

Per l’elezione dei membri del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio Probivirale, l’Assemblea può decidere la presentazione da parte della commissione elettorale di liste contenenti un numero di candidati superiore di almeno un terzo al numero degli eleggibili

I votanti esprimeranno la loro scelta fra i candidati proposti facendo un segno di croce accanto ai nominativi che intendono scegliere. Per ogni scheda potranno essere votati un numero di candidati pari al settanta per cento degli eleggibili, arrotondando per difetto gli eventuali decimali.

Vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il candidato avente maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita; in caso di ulteriore parità viene eletto il candidato più anziano di età.

La commissione elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l’esito della votazione e convoca entro sette giorni gli eletti.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 giorni dall’affissione. La Commissione elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell’insediamento dei nuovi organi.

ART. 38 – Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita.

I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all’art. 28 si estendono anche tra le figure di Provveditore, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente dei Sindaci Revisori.

ART. 39 – Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello statuto è presentata dal Magistrato, oppure da un numero di fratelli e sorelle non inferiore ad un decimo degli iscritti alla Confraternita mediante mozione scritta al Magistrato.

La proposta viene esaminata in riunione congiunta dal Magistrato e dal Collegio Probivirale per essere trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia per il proprio parere.

Dopo l’esame della proposta ed i pareri scritti di cui sopra, il Magistrato convoca l’Assemblea straordinaria con specifica indicazione degli articoli dello statuto di cui è fatta proposta di riforma, nonché con l’indicazione degli emendamenti proposti.

L’avviso di convocazione viene pubblicizzato nei termini di cui all’art. 22 e con le predette indicazioni non meno di 15 (quindici) giorni prima della data dell’Assemblea e pubblicato in maniera visibile presso la sede della Confraternita per lo stesso periodo, del che sarà certificato l’avvenuto adempimento dal Provveditore e dal Segretario.

L’avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, un dirigente della quale potrà presenziare all’Assemblea per illustrare il parere scritto della Confederazione.

Per l’approvazione da parte dell’Assemblea è prescritta la presenza di almeno i tre quarti dei fratelli e sorelle, e la maggioranza di cui all’art. 21 del codice civile. Per l’approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno la metà dei presenti all’Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

Non è consentita l’applicazione delle norme e delle maggioranze ridotte previste per le assemblee in seconda convocazione.

Non possono essere oggetto di riforma, se non all’unanimità dei voti dei presenti, ai sensi del precedente comma sei, i seguenti articoli: art. 5; art. 11; art. 36 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia di una Confraternita di Misericordia e le garanzie dell’essenzialità della sua vita associativa.

ART. 40 – Regolamento generale

L’Assemblea approva con la speciale maggioranza dei due terzi dei presenti, a completamento delle norme del presente Statuto e sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, il regolamento generale i cui articoli potranno essere riformati dall’Assemblea sempre con la maggioranza dei due terzi dei presenti, e sentita la Confederazione.

Il Magistrato provvede a redigere le norme di attuazione del Regolamento generale, riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

Il Magistrato provvede altresì a redigere un Regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle sanzioni del personale.

ART. 41 – Mancato funzionamento della Confraternita

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività, e qualora l’Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito, o sia andata deserta, e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti dall’art. 34 comma d), il Provveditore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, l’esistenza di tale situazione straordinaria, per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata dal Provveditore, dal Collegio Probivirale o da qualunque fratello o sorella.

La Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell’Assemblea dei Confratelli per la ricostruzione degli organi sociali.

Ove la convocazione dell’Assemblea risulti impossibile, o l’Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario Straordinario informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all’attenzione delle autorità competenti.

ART. 42 – Recesso dalla Confederazione Nazionale

Qualora la Confraternita receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, la Confraternita dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

ART. 43 – Scioglimento e liquidazione della Confraternita

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera assembleare se non si verifichino circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento, né finché rimanga un numero di fratelli e sorelle attivi in grado di costituire regolarmente gli Organi statutari e di svolgere anche in parte opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa da una Assemblea straordinaria, da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Magistrato in carica o dal Commissario straordinario, di cui all’art. 41.

Per la delibera di scioglimento occorre l’osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di soci all’Assemblea e della speciale maggioranza di cui all’art. 21 – terzo comma – del codice civile (tre quarti degli iscritti).

Dovrà essere rivolto tempestivo invito di partecipazione alla Confederazione Nazionale, che interverrà all’Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere, nonché per eventuale opera di aiuto alla risoluzione delle difficoltà della Confraternita.

Ove l’Assemblea deliberi lo scioglimento, nomina un Liquidatore, possibilmente appartenente alla categoria dei Confratelli e Consorelle e/o dei quadri dirigenti della Confederazione Nazionale.

In caso di mancata nomina, il Liquidatore è nominato dal Tribunale Civile, ai sensi dell’art. 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile, possibilmente in persona appartenente ad una delle categorie sopraindicate.

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e analoghe finalità o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, acquisito il parere favorevole dell’ufficio del RUNTS (registro unico nazionale del terzo settore).

L’assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione della Confraternita, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all’art. 42 bis del codice civile.

ART. 44 – Riconoscimento della personalità giuridica

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell’autorità amministrativa, il Provveditore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.

ART. 45 – Norma di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme del codice civile, integrate, in quanto non contrastanti, dalle disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

ART. 46 – Norma Transitoria

Le eventuali modifiche al presente statuto imposte dalle pubbliche autorità deputate al controllo dello stesso verranno approvate direttamente tramite delibera del Magistrato.

Scarica lo versione pdf Statuto della Misericordia di Barberino Tavarnelle

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